Art. 1
I prodotti di cui ai codici NC 0714 10 90 e 0714 90 10, originari di paesi terzi non aderenti al GATT, esclusa la
In vigore dal 30 mag 1988
Repubblica popolare cinese, beneficiano del regime definito all' del regolamento (CEE) n. 430/87 nell'ambito delle norme del presente regolamento.
TITOLO I
Disposizioni generali
Storico versioni
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