Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 4134/86 è modificato come segue:
In vigore dal 27 mag 1988
1) il testo dell', paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. La classificazione è basata sulla nomenclatura combinata (NC).";
2) il testo dell', paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:
"6. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato II e delle categorie di prodotti cui tali limiti si applicano viene adeguata secondo la procedura prevista all'articolo 11, quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi ulteriore modifica della nomenclatura combinata, o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti, determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.";
3) all'articolo 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"7. I limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti la cui importazione non era sottoposta a restrizioni quantitative anteriormente al 1g gennaio 1988 e che, con l'entrata in vigore della nomenclatura combinata, sono classificati a decorrere da questa data in una o più categorie di prodotti di cui all'allegato II.
La presente disposizione si applica unicamente ai prodotti spediti da Taiwan verso la Comunità anteriormente al 1g gennaio 1988.
8. L'immissione in libera pratica dei prodotti appartenenti a uno o più categorie di prodotti la cui importazione era subordinata ad un limite quantitativo anteriormente al 1g gennaio 1988 continua ad essere effettuata alle stesse condizioni che prima di questa data, anche se con l'entrata in vigore della nomenclatura combinata tali prodotti sono classificati in una categoria diversa.
La presente disposizione si applica unicamente ai prodotti spediti da Taiwan verso la Comunità anteriormente al 1g gennaio 1988.
9. I limiti quantitativi fissati nell'allegato II possono essere adeguati secondo la procedura prevista all'articolo 11 per tener conto delle modifiche di classificazione avvenute a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata.";
4) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento;
5) per gli anni 1988-1991, i codici della nomenclatura combinata di cui alla colonna 2 del nuovo allegato I sostituiscono le voci della tariffa doganale comune e i codici Nimexe di cui alle colonne 2 e 3 dell'allegato II;
6) nell'appendice dell'allegato II:
- i codici Nimexe 60.05-86, 87, 88, 89 per la cate- goria 4 sono sostituiti dai codici NC 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10;
- i codici Nimexe ex 60.05-60, ex 63, ex 65 per la categoria 28 sono sostituiti dai codici NC 6103 41 90, 6103 42 90, 6103 43 90, 6103 49 91, 6104 61 90, 6104 62 90, 6104 63 90, 6104 69 91.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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