Art. 2

In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. C 88 del 5. 4. 1988, pag. 4. (2) Parere reso il 19 maggio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/1423 | Portale Normativo