Art. 2
In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER
(1) GU n. C 88 del 5. 4. 1988, pag. 4.
(2) Parere reso il 19 maggio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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