Art. 2
In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente Stark red gold, Stark Singlo // 1,00 // - altre // 0,80
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 33. (3) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 26 del 30. 1. 1988, pag. 64. (6) GU n. L 205 del 29. 7. 1978, pag. 64.
Storico versioni
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