Art. 2
In vigore dal 24 mag 1988
IL presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 33.
(3) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 12.
(5) GU n. L 26 del 30. 1. 1988, pag. 66.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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