Art. 1

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2213/76, è aggiunto il seguente comma:

In vigore dal 20 mag 1988
« Nel caso in cui il quantitativo disponibile in deposito sia inferiore a 10 t, il contratto di vendita può essere concluso per tale quantitativo. »
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