Art. 6

In vigore dal 3 mag 1988
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa senza indugio, sulla scorta delle notifiche pervenutele, dello stato di utilizzazione delle riserve. La Commissione informa gli Stati membri, rispettivamente entro il 20 giugno e il 25 luglio 1988, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5. Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponbile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
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