Art. 1

Il testo dell'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3/84 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 3 mag 1988
« Esso è applicabile fino al 30 giugno 1989. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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eli:reg:1988:1227:oj#art-1

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