Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1729/78 è modificato come segue:

In vigore dal 21 apr 1988
1. È inserito il seguente articolo 1 bis: « Articolo 1 bis Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono assimilati ai prodotti di base definiti all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, i prodotti intermedi indicati nell'allegato del presente regolamento che sono ottenuti nella Comunità direttamente dai detti prodotti di base con esclusione di qualsiasi prodotto sottoposto ad un altro regime di restituzione alla produzione e che d'altra parte sono utilizzati per la fabbricazione dei prodotti chimici indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86. ». 2. All', paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti comma: « Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 bis: a) il rilascio del documento di cui al paragrafo 2 bis, primo comma, lettera b) è subordinato a un riconoscimento preventivo del fabbricante del prodotto intermedio da parte dello Stato membro nel territorio del quale tale prodotto deve essere fabbricato; b) l'ammissione al beneficio della restituzione alla produzione è subordinata a un riconoscimento preventivo del trasformatore da parte dello Stato membro nel territorio del quale quest'ultimo deve trasformare il prodotto intermedio in un prodotto chimico indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86. I riconoscimenti di cui al secondo comma sono rilasciati dallo Stato membro in causa allorquando l'interessato assicura a quest'ultimo tutte le facilitazioni che permettano i controlli necessari. ». 3. All' è inserito il seguente paragrafo 2 bis: « 2 bis. Allorquando la domanda di titolo della restituzione presentata dal trasformatore riguarda un prodotto intermedio: a) essa deve indicare, in aggiunta alle precisazioni previste al paragrafo 2: - la natura e il quantitativo del prodotto di base impiegato per ottenere il prodotto intermedio in causa, - il nome o ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante del prodotto intermedio, - il luogo di fabbricazione del prodotto intermedio; b) essa deve essere accompagnata, fatto salvo l', paragrafo 1, secondo comma: - dall'originale di un documento rilasciato al fabbricante del prodotto intermedio dietro sua richiesta, da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel territorio nel quale ha luogo la fabbricazione di tale prodotto intermedio; tale documento attesta che il prodotto intermedio è stato direttamente ed esclusivamente fabbricato ai sensi dell'articolo 1 bis con uno dei prodotti di base indicati all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86; oppure - da una dichiarazione del trasformatore con la quale egli si impegna a fornire anteriormente alla scadenza del periodo di validità del titolo di restituzione richiesto, il documento di cui al trattino precedente. Il documento di cui al primo comma, lettera b), deve indicare almeno: a) la natura e il quantitativo del prodotto di base impiegato per ottenere il prodotto intermedio in causa, b) la natura e il quantitativo del prodotto intermedio in causa, c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante del prodotto intermedio, d) il luogo di fabbricazione del prodotto intermedio. Per il rilascio del documento di cui al primo comma, lettera b), lo Stato membro può prevedere condizioni supplementari oltre quelle di cui all', paragrafo 1, secondo comma. ». 4. All', paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma: « Allorquando si tratta di un prodotto intermedio, la cauzione, per 100 chilogrammi di prodotto, è pari all'importo di cui al primo comma previa applicazione del coefficiente previsto in allegato per il prodotto intermedio in causa; tale coefficiente è adattato, se del caso, in funzione del tenore in sostanza secca applicando, mutatis mutandis, la formula corrispondente al coefficiente previsto in allegato. ». 5. All', il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo: « 6. Per lo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 5, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*), è costituita: a) nel caso di un prodotto intermedio, dalla presentazione da parte del trasformatore, del documento di cui all'articolo 2 bis, primo comma, lettera b) nonché dalla trasformazione del quantitativo di prodotto intermedio indicato nella domanda, in un prodotto chimico previsto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, durante il periodo di validità del titolo di restituzione in causa, oppure b) negli altri casi, dalla trasformazione del quantitativo del prodotto di base indicato nella domanda, in un prodotto chimico previsto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, durante il periodo di validità del titolo di restituzione in causa. Tuttavia per quanto riguarda l'esigenza principale della trasformazione, se l'interessato ha trasformato durante il periodo di validità del titolo di restituzione almeno il 95 % del quantitativo del prodotto intermedio indicato nella domanda, si considera che abbia soddisfatto l'esigenza principale ricordata al primo comma, lettera a) o lettera b). (*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. ». 6. All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: « Allorquando il titolo di cui al paragrafo 1 concerne un prodotto intermedio, in aggiunta alle menzioni previste al paragrafo 3, lettere a), b), d), e) e f), si devono indicare le precisazioni contenute nella domanda di titolo di cui all', paragrafo 2 bis. ». 7. All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. Il rilascio del titolo di restituzione fa sorgere il diritto al pagamento della restituzione alla produzione indicata nel titolo stesso: a) nel caso di un prodotto intermedio, allorquando la presentazione del documento di cui all'articolo 2 bis, primo comma, lettera b) è avvenuta nel termine prescritto e dopo la trasformazione di tale prodotto intermedio alle condizioni previste nel titolo di restituzione, b) negli altri casi, dopo la trasformazione del prodotto di base alle condizioni previste nel titolo di restituzione. ». 8. All'articolo 4, è soppresso il paragrafo 3. 9. All'articolo 10 è aggiunto il seguente secondo comma: « L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di prodotto intermedio utilizzato è pari alla restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco il giorno della presentazione della domanda previa applicazione del coefficiente fissato in allegato per il prodotto intermedio in causa; tale coefficiente è adattato, secondo il caso, in funzione del tenore in sostanza secca, applicando la formula corrispondente al coefficiente previsto in detto allegato. ». 10. È aggiunto l'allegato figurante in allegato al presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/1053 — Il regolamento (CEE) n. 1729/78 è modificato come segue: | Portale Normativo