Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3518/86 è modificato come segue:

In vigore dal 20 apr 1988
1) All'articolo 3, paragrafo 1, è soppresso l'ultimo comma. 2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 5 Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - i quantitativi di succo d'arancia per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione, - il paese d'origine, ripartiti secondo la nomenclatura combinata. Tale comunicazione viene effettuata periodicamente, come indicato qui di seguito: - ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì, - ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì, - ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente. »
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