Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3518/86 è modificato come segue:
In vigore dal 20 apr 1988
1) All'articolo 3, paragrafo 1, è soppresso l'ultimo comma.
2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 5
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- i quantitativi di succo d'arancia per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione,
- il paese d'origine,
ripartiti secondo la nomenclatura combinata.
Tale comunicazione viene effettuata periodicamente, come indicato qui di seguito:
- ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,
- ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,
- ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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