Art. 3

In vigore dal 18 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. C 30 del 4. 2. 1988, pag. 11. (2) Parere reso l'11 marzo 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1024:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo