Art. 2

In vigore dal 15 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. ALLEGATO 1. Azione n. (1): 139/88. 2. Programma: 1987. 3. Beneficiario: Repubblica cooperativistica della Guiana. 4. Rappresentante del beneficiario (2): Ruys & Co. Antwerpen Att.: M. Verbeek (Tel. 03/233 87 90; telex 72255 RUYS). 5. Luogo o paese di destinazione: Guiana (Ministry of Finance, Main & Urquhart Streets, Georgetown, Guiana). 6. Prodotto da mobilitare: farina di frumento tenero. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3): Vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 6). Caratteristiche specifiche: indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 160. 8. Quantitativo globale: 730 t (1 000 t di cereali). 9. Numero dei lotti: 1. 10. Condizionamento e marcatura (4): Vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 2 a): " ACTION No 139/88 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO GUYANA ". 11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: Georgetown. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 15 al 31 maggio 1988. 18. Data limite per la fornitura: 30 giugno 1988. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 3 maggio 1988, ore 12. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17 maggio 1988, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 1o al 15 giugno 1988; c) data limite per la fornitura: 10 luglio 1988. 22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte: (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73 Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B. 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 15 aprile 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 815/88 (GU n. L 853 del 29. 3. 1988, pag. 18). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: Mr. J.C. Heyraud (telex 2258 DELEG GY). Indirizzo per la corrispondenza: Diplmatic Pouch, Berlaymont 1/123, rue de la Loi, 200 - B-1049 Bruxelles. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137. (4) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola. (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 32, - 236 10 97, - 235 01 30, - 236 20 05. (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
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