Art. 1

In vigore dal 14 apr 1988
1. Gli oli d'oliva e di sanse di olive, di cui alle sottovoci 15 09 00 e 15 10 00 della nomenclatura combinata, il cui tenore di tetracloroetilene superi 1 mg/kg, non possono beneficiare né dell'aiuto al consumo, né di restituzioni all'esportazione, né di importi compensativi adesione. Essi non possono inoltre formare oggetto né di acquisti d'intervento, né di contratti di magazzinaggio. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del paragrafo 1.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/983 | Portale Normativo