Art. 1

In vigore dal 14 apr 1988
Nell'allegato II, parte « Cereali », secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3744/87, la cifra 0,04 è modificata in 0,02. Tuttavia, per le operazioni già impegnate e su richiesta di uno Stato membro, continua ad applicarsi il tasso 0,04.
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