Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 570/88 è modificato come segue:
In vigore dal 8 apr 1988
1. Al quinto considerando la frase " previste a norma del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 165/88 (12) " è soppressa.
2. Nella versione greca, all', secondo comma, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
" v) to sympyknomeno voytyro poy echei parachthei, symfona me to arthro 10, apo voytyro i krema kai poy antapokrinontai stis prodiagrafes toy parartimatos IV. " 3. Nella versione portoghese, all'articolo 4, punto 3, frase preliminare, la sottovoce 1902 90 90 della nomenclatura combinata è rettificata in 1901 90 90.
4. All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
" 2. Qualora, a causa di una ripartizione non omogenea, il dosaggio per ognuno dei suddetti prodotti risulti inferiore di oltre il 5 % ma meno del 20 % rispetto ai quantitativi minimi prescritti, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, viene incamerata o l'aiuto ridotto a concorrenza dell'1,5 % del suo importo per ogni punto al di sotto dei quantitativi minimi prescritti. " 5. All'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nelle versioni tedesca, inglese e francese la cifra " 2 " è sostituita dalla cifra " 3 ".
6. Nella versione greca, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), la frase preliminare è sostituita dalla seguente:
" g) na provlepei se kathe symvasi polisis: " 7. Nella versione greca, all'articolo 16, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:
" Oi endiaferomenoi symmetechoyn stin eidiki dimoprasia eite me systimeni epistoli, i katathesi graptis prosforas ston organismo paremvasis enanti apodeixis paralavis, eite me opoiodipote grapto meso epikoinonias. ".
8. Nella versione olandese, all'articolo 16, paragrafo 2, lettera e) i termini " in Artikel 5, lid 2 bedoelde " e " van de in artikel bedoelde 9 " sono soppressi.
9. All'articolo 19, paragrafo 2, i termini " o l'importo dell'aiuto meno elevato " sono soppressi.
10. Nella versione olandese, all'articolo 19, paragrafo 3, il testo del terzo e quarto comma è sostiuito dal seguente testo:
" Wanneer door aanvaardig van verscheidene offertes voor een zelfde opslagplaats, met dezelfde prijzen voor dezelfde bestemming van de boter, hetzelfde vetgehalte en dezelfde methode voor verwerking, de nog beschikbare hoeveelheid zou worden overschreden, wordt die hoeveelheid toegewezen naar rata van de hoeveelheden die in de betrokken offertes zijn vermeld. Als die verdeling ertoe leidt dat hoeveelheden van minder dan 5 ton worden toegewezen, wordt door loting toegewezen. " 11. Nella versione portoghese, all'articolo 20, paragrafo 3, i termini " Em caso de força maior " sono sostiuiti dai seguenti: " Salvo caso de força maior ".
12. Nella versione portoghese, all'articolo 21 il paragrafo 1, lettera d), i termini " referidos no artigo 4o " sono sopressi.
13. Nella versione italiana, all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
" - che che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine fissato all'articolo 11, terzo trattino o, qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), che è stata costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2. " 14. Nella versione portoghese, all'articolo 22, paragrafo 4, secondo comma, i termini " e por via de concurso " sono sostituiti dai seguenti: " e por concurso ".
15. Nella versione olandese, all'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, la cifra del 3 % è rettificata in 2 %.
16. L'articolo 23, nella versione portoghese, è rettificato come segue:
- al paragrafo 2, il punto b) è completato dal seguente testo:
" - por sondagem, no caso da aplicaçao da alinea a) do artigo 3º,
- para cada lote, no caso de aplicaçao da alinea b) do artigo 3º. " - al paragrafo 3, lettera a), frase preliminare, i termini " alinea a) do artigo 12o " sono sostituiti da " alinea b) do artigo 12o ".
17. All'articolo 24, i termini " l' del regolamento (CEE) n. 1687/76 " e " del regolamento (CEE) n. 1687/76 " sono sostituiti rispettivamente dai termini " l' del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (*) " e " dal regolamento (CEE) n. 569/88.
(*) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1 ".
18. All'articolo 26, i termini " regolamento (CEE) n. 1687/76 " sono sostituiti dai termini " regolamento (CEE) n. 569/88 ".
19. L'articolo 30 è modificato come segue:
a) La data del 1o aprile 1988 è sostituita dalla data del 1o giugno 1988.
b) È aggiunto il comma seguente:
" Tuttavia, su richiesta dell'aggiudicatario presentata a decorrere dal 1o giugno 1988 e, secondo il caso, entro uno dei termini fissati all'articolo 8, secondo trattino, o all'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 262/79 o all', paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1932/81, le disposizioni dell'articolo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, primo comma e secondo comma, frase preliminare, dell'articolo 11, dell'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 22, paragrafi 3 e 4, terzo comma, e dell'articolo 23 si applicano prima della data del 1o giugno 1988 ai quantitativi aggiudicati. In tal caso, l'organismo d'intervento adotta una clausola addizionale che modifica le condizioni iniziali del contratto e, su richiesta dell'aggiudicatario, ne trasmette copia alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati. " 20. L'allegato V è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
21. L'allegato VI è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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