Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 8 apr 1988
" 1. Durante ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione per i prodotti di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85, nei limiti di un quarto dei quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo e per categoria, di cui al suddetto articolo. 2. Durante il quarto trimestre di ogni anno, gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione nei limiti del saldo disponibile dei quantitativi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85. 3. Tuttavia, per quanto riguarda il Cile, gli Stati membri procedono, per i prodotti di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85, - durante il primo trimestre, al rilascio dei titoli d'importazione nei limiti del totale dei quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per categoria, di cui al succitato articolo; - durante ciascuno dei tre ultimi trimestri, al rilascio dei titoli d'importazione nei limiti del saldo disponibile dei quantitativi di cui al suddetto articolo. 4. Inoltre, - la Francia e l'Irlanda sono autorizzate a limitare ogni anno il rilascio dei titoli d'importazione ai quantitativi tradizionalmente importati dai paesi terzi in questione. Il rilascio è effettuato ciascun trimestre conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2; - durante il primo trimestre di ogni anno, la Spagna e il Portogallo sono autorizzati a rilasciare titoli d'importazione per i prodotti provenienti dal Cile in un limite globale del 25 % dei quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per categoria, di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85. " Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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