Art. 1
Il testo del primo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2409/86 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 8 apr 1988
" Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 e immagazzinato anteriormente al 1o marzo 1986 ovvero, limitatamente al burro avente un tenore di materia grassa inferiore all'82 %, immagazzinato entro il 1o maggio 1986. " Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1988.
Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 4.
(5) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
(6) GU n. L 59 del 4. 3. 1988, pag. 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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