Art. 1

In vigore dal 8 apr 1988
Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.
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