Art. 2

In vigore dal 5 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 5 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente W. von GELDERN (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 3. (4) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 90. (5) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. ALLEGATO Quantitativi di cui all' per il 1988 (in tonnellate) Specie Divisioni CIEM Contingenti Assegnazioni Merluzzo bianco III d 2 500 Danimarca 1 830 Germania 670 Aringa III d 1 500 Danimarca 855 Germania 645
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