Art. 2

In vigore dal 5 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. ALLEGATO 1. Azione n. (1): 110/88. 2. Programma: 1987. 3. Beneficiario: Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH). 4. Rappresentante del beneficiario (2): M. Constantinos/Doct. G. Reuch, Ethiopian Red Cross Society, Disaster Prevention Programme of the German Red Cross, Ras Desta Damtew Avenue, PO Box 195, Addis Ababa, telex 21338 ERCS ET. 5. Luogo o paese di destinazione: Etiopia. 6. Prodotto da mobilitare: frumento tenero. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1). Caratteristiche specifiche: indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 160. 8. Quantitativo globale: 2 276 t. 9. Numero dei lotti: 1. 10. Condizionamento e marcatura (4): vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 a): iscrizione sui sacchi: una croce rossa di 10 cm × 10 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza): " ACTION No 110/88 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION / ASSAB ". 11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: Assab. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 1o al 20 maggio 1988. 18. Data limite per la fornitura: 30 giugno 1988. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 19 aprile 1988, ore 12. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 3 maggio 1988, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 10 al 30 maggio 1988; c) data limite per la fornitura: 15 luglio 1988. 22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte: (5): Bureau de l'aide alimentaire à l'attention de Monsieur N. Arend bâtiment Berlaymont, bureau 6/73 rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles telex AGREC 22037 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 23 marzo 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 532/88 (GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 74). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4. L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occore indicare il tenore del cesio 134 e 137. (4) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola. (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 32, - 236 10 97, - 235 01 30, - 236 20 05. (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:897:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo