Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato come segue:

In vigore dal 29 mar 1988
1) il testo dell', paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: " 1. L'aiuto alla produzione è concesso per l'olio d'oliva definito ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE "; 2) all', paragrafo 4, la cifra 100 è sostituita dalla cifra 200; 3) il testo dell', paragrafi 5 e 6 è sostituito dal testo seguente: " 5. Gli Stati membri produttori determinano gli olivicoltori la cui produzione è di almeno 200 chilogrammi d'olio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE, basandosi sulla media della produzione d'olio per la quale nelle due campagne precedenti è stato riconosciuto il diritto all'aiuto. Se i dati necessari mancano o non sono disponibili o se l'olivicoltore rettifica la dichiarazione di coltura modificando il potenziale produttivo, si procede alla determinazione di cui sopra moltiplicando il numero degli olivi in produzione per la media delle rese di olive e di olio, fissate per le due campagne precedenti conformemente all'articolo 18 "; 4) il testo dell', paragrafo 1, secondo trattino è sostituito dal testo seguente: " - una copia della dichiarazione presentata ai fini dell'elaborazione dello schedario oleicolo "; 5) l'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino è soppresso; 6) l'articolo 8, paragrafo 2, terzo trattino è soppresso; 7) il testo dell'articolo 10, primo trattino è sostituito dal testo seguente: " - coordinano le attività delle organizzazioni che le compongono e vigilano a che tali attività siano conformi al presente regolamento e in particolare procedono direttamente, secondo una percentuale da determinare, alla verifica del modo in cui sono effettuati i controlli di cui all'articolo 8 "; 8) il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino è sostituito dal seguente testo: " - della quantità di olio d'oliva per la quale l'aiuto è concesso tramite ciascuna organizzazione "; 9) il testo dell'articolo 12, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: " 2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 non può superare, per ciascun olivicoltore, la somma che si ottiene moltiplicando l'importo dell'aiuto unitario, fissato conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 1: - per il quantitativo ottenuto applicando le rese di olive e di olio, fissate in conformità dell'articolo 18, a numero di olivi in produzione, come figurante nelle dichiarazioni di coltura, oppure - per il quantitativo indicato nella domanda, se quest'ultimo è inferiore a quello ottenuto applicando il primo trattino "; 10) nel capitolo " Disposizioni finali " è inserito l'articolo seguente: " Articolo 17 bis 1. Prima del 1o marzo, per la campagna in corso, vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE: a) la produzione stimata; b) l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato. Tale importo deve essere tale che, nelle condizioni di produzione di ciascuna campagna, sia evitato qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. 2. Entro un massimo di sei mesi dalla fine della campagna, si provvede ad accertare per detta campagna, secondo la procedura di cui al paragrafo 1: a) la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto dell'aiuto; b) l'importo dell'aiuto unitario alla produzione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, da concedere ai produttori la cui produzione media sia almeno pari a 200 chilogrammi per campagna; c) il quantitativo deve essere riportato alla campagna successiva, qualora la produzione di cui alla lettera a) sia inferiore al massimale fissato. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio, i dati relativi alle previsioni in materia di produzione d'olio d'oliva per la campagna in corso. La Commissione può ricorrere ad altre fonti d'informazione e far effettuare, se del caso, studi o indagini sulla produzione d'olio d'oliva "; 11) all'articolo 19, secondo comma, i termini " lettera a) " sono soppressi; 12) il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente: " Articolo 21 Anteriormente al 1o gennaio 1990, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di aiuto alla produzione d'olio d'oliva, corredata eventualmente di una proposta di revisione del regime stesso ".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:892:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo