Art. 1
L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:
In vigore dal 29 mar 1988
1) Il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo:
" - i pomodori, i cetrioli, le melanzane e le zucchine dal 1o gennaio al 31 dicembre ".
2) Il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
" - le pesche e le pesche noci, dal 1o maggio al 31 ottobre ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:824:oj#art-1