Art. 1

L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

In vigore dal 29 mar 1988
1) Il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo: " - i pomodori, i cetrioli, le melanzane e le zucchine dal 1o gennaio al 31 dicembre ". 2) Il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente: " - le pesche e le pesche noci, dal 1o maggio al 31 ottobre ".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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