Art. 2
In vigore dal 29 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE
(1) GU n. C 94 dell'11. 4. 1988.
(2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 27. 4. 1988, pag. 28.
Storico versioni
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