Art. 1
All'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1336/86 è aggiunto il comma seguente:
In vigore dal 28 mar 1988
" Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, secondo trattino, la parte degli importi disponibili può anche essere utilizzata alle condizioni di cui al secondo comma, primo trattino, se ciò si rende necessario tenuto conto della situazione economica e strutturale della produzione lattiera in uno Stato membro. " Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988.
Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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