Art. 1
In vigore dal 21 mar 1988
All'articolo 5 quater, paragrafo 1, formula B del regolamento (CEE) n. 804/68, il testo del secondo, terzo e quarto trattino è sostituito dal testo seguente:
« - Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali. Qualora i quantitativi consegnati siano uguali o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può nondimeno esigere il pagamento dell'intero prelievo da parte di tutti i produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento di almeno il 10 % o di almeno 20 000 kg.
- Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o ad un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.
- Il secondo trattino e, qualora i quantitativi consegnati eccedano il quantitativo di riferimento dell'acquirente, il terzo trattino possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1986/1987. Il terzo trattino, nel caso in cui i quantitativi consegnati siano uguali od inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1987/1988. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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