Art. 2
In vigore dal 21 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. TOEPFER
(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.
DECISIONE N. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA
dell'11 dicembre 1987
che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazine della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,
visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,
considerando che il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Svezia, del 13 maggio 1986, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee al fine di assicurare una buona applicazione del regime commerciale previsto nei protocolli risultanti da detta adesione;
considerando che, per tener conto delle semplificazioni della documentazione relativa alla prova dell'origine introdotte nel protocollo n. 3 con la decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Svezia, dell'8 dicembre 1986, è necessario completare le disposizioni previste agli articoli 24 e 25 ter del protocollo n. 3 relative all'adesione della Spagna e del Portogallo,
DECIDE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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