Art. 1

Il protocollo n. 3 è modificato come segue:

In vigore dal 21 mar 1988
1) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: « 6. a) Il paragrafo 1, lettera a) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti contemplati dalle fatture redatte in Spagna nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1. b) Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 relative all'apposizione della sigla "ES" si applicano, mutatis mutandis, alle fatture redatte nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1. » 2) All'articolo 25 ter, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: « Quando delle fatture sono redatte nelle Isole Canarie o a Ceuta o a Melilla nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante abilitato è tenuto a far risultare chiaramente, mediante la sigla "CCM", i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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