Art. 2

In vigore dal 18 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.
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