Art. 1

In vigore dal 18 mar 1988
1. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1988, i quantitativi da mettere in consumo in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati: a) 65 000 t di olio di soia, b) 110 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86, c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari. 2. Per detto periodo, i limiti del volume d'importazione in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati: a) 65 000 t di olio di soia, b) 98 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86, c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.
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