Art. 1
In vigore dal 18 mar 1988
1. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1988, i quantitativi da mettere in consumo in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:
a) 65 000 t di olio di soia,
b) 110 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,
c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.
2. Per detto periodo, i limiti del volume d'importazione in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:
a) 65 000 t di olio di soia,
b) 98 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,
c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.
Storico versioni
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