Art. 2

In vigore dal 17 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20. (3) GU n. L 32 del 4. 2. 1988, pag. 18.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/702 | Portale Normativo