Art. 7

In vigore dal 14 mar 1988
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in virtù dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate secondo le modalità di cui al paragrafo 3.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1988/786 | Portale Normativo