Art. 9

In vigore dal 14 mar 1988
IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES, ADDI 14 MARZO 1988 . PER IL CONSIGLIO IL PRESIDENTE J . WARNKE ( 1 ) GU N . L 379 DEL 31 . 12 . 1981, PAG . 1 .***** REGOLAMENTO (CEE) N. 785/88 DEL CONSIGLIO del 14 marzo 1988 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti delle pesca (1988) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che l'approvvigionamento della Comunità di pesci di talune specie, o di filetti e carni di detti pesci dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire questi contingenti tariffari per il periodo fino al 31 dicembre 1988, applicando dazi variabili secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario; considerado che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questi ultimi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detti contingenti tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato; considerando che nella fattispecie non esistono dati statistici ripartiti secondo la qualità dei prodotti in questione e che, trattandosi di contingenti tariffari comunitari autonomi destinati a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità si può ammmettere che la ripartizione dei volumi contingentali si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza dai paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di riscossione dei dazi applicabili; considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti i volumi contingentali, ripartendo la prima tra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti tariffari comunitari ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato al 67 % dei volumi contingentali; considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle proprie quote iniziali effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Pesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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