Art. 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:

In vigore dal 11 mar 1988
a) sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero-caseari in uno o più Stati membri o nella Comunità; b) sono limitate al territorio dello Stato o degli Stati membri il cui settore lattiero-caseario è rappresentato dall'organizzazione interessata; c) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a subappaltanti, la proposta dovrebbe contenere una domanda di deroga debitamente motivata; d) devono: - utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa, - tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità, - avere carattere collettivo e non essere orientate in funzione di marche commerciali di società specifiche, - promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza fare allusione al paese o alla regione di fabbricazione; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità, - non sostituirsi ad azioni analoghe, ma, eventualmente, ampliarle. Non sono prese in considerazione le proposte fatte da organizzazioni le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari. 2. Il finanziamento comunitario è limitato al 90 % delle spese. Tuttavia, la contribuzione raggiunge il 100 % qualora le azioni siano destinate alla promozione di burro concentrato. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non è tenuto conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni in causa. 4. Le spese amministrative dovute alle azioni di cui all', paragrafi 1 e 2 sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato.
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