Art. 9
In vigore dal 11 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32.
(3) GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.
(4) GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 48.
(5) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 8.
(6) GU n. L 32 del 3. 2. 1984, pag. 25.
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
Storico versioni
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