Art. 2

In vigore dal 10 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20. (3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16. (4) GU n. L 39 del 12. 2. 1988, pag. 10.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/648 | Portale Normativo