Art. 2

In vigore dal 4 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19. (2) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.
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