Art. 2
In vigore dal 1 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, a domanda degli interessati presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, esso si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.
(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
(4) GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 30.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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