Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 583/86 è modificato come segue:
In vigore dal 1 mar 1988
1. All', primo comma, i termini « sottovoci 15.07 A II a) e 15.07 A II b) della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « sottovoci 1509 90 00 e 1510 00 90 della nomenclatura combinata ».
2. All'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo:
« Fino al 31 ottobre 1988, in caso di immissione in consumo negli altri Stati membri di olio di sansa d'oliva di cui alle sottovoci 1510 00 10 e 1510 00 90 della nomenclatura combinata spedito dalla Spagna in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri oppure sfuso, con un tenore totale di eritrodiolo e uvaolo, determinato in base al metodo di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77 (4), inferiore al 15 % del tenore totale di steroli, occorre costituire una cauzione pari a 53 ECU/100 kg all'atto del versamento dell'importo compensativo adesione. La cauzione è svincolata, se entro cinque mesi, si comprovi con soddisfazione dello Stato membro in cui essa è stata costituita che l'olio è stato preso in consegna dal commerciante al minuto con una delle denominazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE (5), ovvero che esso è stato utilizzato da un'industria. L'esigenza principale a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 (6) consiste nell'utilizzazione dell'olio a norma del presente paragrafo entro un termine di cinque mesi.
Qualora dopo la sua immissione in consumo il prodotto di cui trattasi sia spedito verso un altro Stato membro per la commercializzazione al minuto o per l'utilizzazione nell'industria alle condizioni di cui al comma precedente, la prova è costituita dalla presentazione di un esemplare di controllo T 5, rilasciato a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2823/87 (7) della Commissione. Nella casella n. 104 dell'esemplare di controllo T 5 occorre indicare, nella rubrica « altri », una delle seguenti diciture:
- A ser utilizado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 583/86
- Til anvendelse i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 583/86
- Zur Verwendung gemaess Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 538/86 bestimmt
- Na chrisimopoiitheí sýmfona me to árthro 5 parágrafos 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 583/86
- To be used in accordance with Article 5 (2) of Regulation (EEC) No 583/86
- À utiliser conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 583/86
- Da utilizzare a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 583/86
- Voor gebruik overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 583/86
- A ser utilizado, em conformidade com o nº 2 do artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 583/86.
(4) GU n. L 128 del 23. 3. 1977, pag. 6.
(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(7) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.
3. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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