Art. 3
In vigore dal 29 feb 1988
Il presente regolamento non osta all'importazione in Italia dei prodotti di cui all', paragrafo 2, originari della Corea del Sud e di Taiwan che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso, erano già avviati verso l'Italia, a condizione che non sia possibile cambiarne la destinazione e che siano effettivamente accompagnati dal documento di importazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 288/82 rilasciato dalle autorità italiane. A tale scopo fa fede la data che figura sulla polizza di carico.
Storico versioni
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