Art. 2

In vigore dal 29 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 18. (2) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 22.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:558:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 1988/558 | Portale Normativo