Art. 2
In vigore dal 26 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile ai contratti in corso per i quantitativi che non sono ancora stati ricondizionati.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 11.
(4) GU n. L 19 del 23. 1. 1988, pag. 37.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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