Art. 2
In vigore dal 25 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 16.
(3) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.
(4) GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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