Art. 2

In vigore dal 22 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER ALLEGATO 1.2.3 // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Aliquote dei dazi autonomi (%) // // // // ex 0713 33 90 // Fagioli bianchi secchi, della specie Phaseolus vulgaris, di cui non più del 2 %, in peso, sia stato trattenuto da un setaccio con aperture di 8 mm di diametro, destinati all'industria delle conserve alimentari (a) // 0 // ex 1212 20 00 // Alghe, destinate all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alimenti per animali (a) // 0 // // // (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:490:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 1988/490 | Portale Normativo