Art. 2
In vigore dal 22 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER
ALLEGATO
1.2.3 // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Aliquote dei dazi autonomi (%) // // // // ex 0713 33 90 // Fagioli bianchi secchi, della specie Phaseolus vulgaris, di cui non più del 2 %, in peso, sia stato trattenuto da un setaccio con aperture di 8 mm di diametro, destinati all'industria delle conserve alimentari (a) // 0 // ex 1212 20 00 // Alghe, destinate all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alimenti per animali (a) // 0 // // //
(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
Storico versioni
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