Art. 5

In vigore dal 22 feb 1988
1. L'organismo competente rilascia il titolo d'importazione attenendosi alla decisione della Commissione di cui all', paragrafo 1, primo trattino. 2. I titoli d'importazione sono validi a decorrere dalla data dell'effettivo rilascio fino al termine del terze mese seguente. L'ultimo giorno di validità del titolo non può essere posteriore al 31 dicembre dell'anno in corso. 3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano: - nella casella 12, la dicitura « titolo rilasciato in applicazione del regolamento (CEE) n. 4081/87 ». - nella casella 13, la dicitura « Finlandia », - nella casella 14, la dicitura « Finlandia ». Il titolo obbliga ad importare prodotti originari della Finlandia e da essa provenienti.
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