Art. 3
In vigore dal 19 feb 1988
Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1988, la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna e lavorati ai fini della fabbricazione di olio destinato all'esportazione che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 è fissata a 50 000 t.
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