Art. 4

In vigore dal 17 feb 1988
1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (2), tenendo conto delle offerte pervenutele: - di fissare un massimale di riduzione del prelievo all'importazione, oppure - di non dar seguito alla gara. In caso di fissazione di un massimale di riduzione del prelievo all'importazione è dichiarato aggiudicatario il concorrente o i concorrenti che abbiano presentato un'offerta di importo pari o inferiore a tale riduzione. 2. In base alle offerte pervenutele e secondo la procedura di cui al paragrafo 1, la Commissione può altresì stabilire una riduzione del prelievo applicabile per l'importazione di un determinato quantitativo. È dichiarato in tal caso aggiudicatario il concorrente che abbia trasmesso, mediante telescritto, il proprio accordo sulla riduzione così stabilita relativamente al quantitativo convenuto da importare dal paese d'origine indicato nella sua offerta, entro le ore 17 del venerdì successivo alla fissazione della riduzione. Qualora detta riduzione sia accettata da vari concorrenti, il quantitativo da aggiudicare viene ripartito aritmeticamente tra di essi. 3. Il servizio competente dello Stato membro comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara non appena la Commissione abbia preso la decisione di cui ai paragrafi 1 e 2.
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