Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2042/75 è modificato come segue:

In vigore dal 17 feb 1988
1. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 5 1. Per i prodotti di cui alle sottovoci 1102 20 e 1103 13 della nomenclatura combinata, nella domanda di titolo di esportazione il richiedente può indicare prodotti che rientrano in due suddivisioni contigue di ciascuna delle succitate sottovoci. Entrambe le suddivisioni indicate nella domanda devono figurare sul titolo di esportazione. 2. Per i prodotti di cui alla voce 2309 della nomenclatura combinata, escluse le sottovoci 2309 10 70, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %, la domanda di titolo di esportazione reca: - nella casella 7, la descrizione del prodotto e il suo contenuto in prodotti cerealicoli conformemente alla nomenclatura delle restituzioni figurante all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (*); - nella casella 8 il riferimento "ex 2309". Nella domanda possono figurare, nella casella 7, le categorie contigue relative al tenore di cereali di cui al primo trattino del comma precedente. Le indicazioni figuranti nella domanda devono essere riportate nel titolo di esportazione. (*) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1 ». 2. All'articoilo 12, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo: « b) se si tratta di titolo di importazione con fissazione anticipata del prelievo: - 16 ECU per tonnellata per i prodotti di cui alle voci e sottovoci 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002, 1003, 1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1006 10 91, 1006 10 99, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007 e 1008 della nomenclatura combinata; - 4 ECU per tonnellata per gli altri prodotti. ».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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