Art. 1

In vigore dal 12 feb 1988
1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 233/88 è ripartito come segue: a) 17 000 t di carni refrigerate disossate di cui alle sottovoci 0201 30 e 0206 10 95 della nomenclatura combinata, conformi alla definizione seguente: « Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »; b) 5 000 t in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, conformi alla definizione seguente: « Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" ». c) 2 300 t di carni disossate, di cui alle sottovoci 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata conformi alla definizione seguente: « Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo ''s.c." (special cuts) »; d) 10 000 t in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, conformi alla definizione seguente: « Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ». 2. Il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 232/88 viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/409 | Portale Normativo