Art. 1
In vigore dal 9 feb 1988
1. Le importazioni dei prodotti orginari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, sottoposte a un massimale ed a sorveglianza comunitaria.
La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, il loro codice della nomenclatura combinata, il dazio doganale applicabile il periodo di validità ed il livello del massimale sono indicati nell'allegato.
2. Le imputazione sul massimale vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.
Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione del dazio doganale.
Il grado di utilizzazione del massimale è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.
Il grado di utilizzazione del massimale è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precendenti.
Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.
3. Al raggiungimento del massimale la Commissione può reintrodurre tramite regolamento fino alla fine del periodo di validità la riscossione del dazio applicabile nei confronti dei paesi terzi.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.
Storico versioni
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