Art. 2
In vigore dal 8 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE
(1) Parere reso il 22 gennaio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.
(3) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 104.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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